DECRETO 28 aprile 2009, n. 132

Regolamento di esecuzione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'articolo 2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la fissazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti. (09G0142) (GU n. 221 del 23-9-2009 )

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disposizioni del Ministero del Lavoro

PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI GESTIONE DEI
PROCEDIMENTI ISTRUTTORI RELATIVI ALL’ADESIONE DEI SOGGETTI
INTERESSATI ALLA STIPULA DELLE TRANSAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE
222/2007 E DALLA LEGGE 244/2007

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transazione – decreto attuativo: punto della

In allegato Vi invio un articolo che ho scritto per "EX": agli abbonati il giornale arriverà nei prossimi giorni.

Ad oggi non ci sono notizie nuove (ufficiali) relative al decreto attuativo: il testo che conosciamo è "alla firma" del Ministro Sacconi, ma non sarebbe stato firmato.

Anzi, ci sarebbe un impegno del Ministro a non firmarlo prima di aver incontrato le associazioni di danneggiati.

L'incontro, ad oggi, non è stato fissato.

Unica segnalazione: l'associazione ANADMA onlus nel suo sito preannuncia una manifestazione di piazza a Roma per il 12 maggio, se prima di tale data non ci sarà stato il citato incontro.

So che diverse associazioni si stanno muovendo, scrivendo e telefonando, so di "canali aperti" con referenti istituzionali.

Personalmente ribadisco: la strada è in salita e i margini sono stretti. Non dobbiamo illuderci, e non dobbiamo illudere. Se però ci fosse una vera volontà politica, tutto diventerebbe possibile: una modifica del testo del decreto nel senso da noi auspicato oppure una "rassicurazione" scritta di una sua applicazione estensiva in relazione (almeno) ai prescritti oppure la previsione, con altra norma, di misure compensatorie per gli eventuali esclusi dalla transazione (prescritti e non ascrivibili). Tecnicamente si possono studiare varie soluzioni, ma alla base ci deve essere una volontà in tal senso. Non vorrei che si volesse nascondere una mancanza di volontà con "insuperabili ostacoli" giuridici. Io non appartengo al "partito" di chi ritiene la bozza di decreto immodificabile solo perchè il Consiglio di Stato ha dato un parere favorevole. Se necessario, si chiederà un secondo parere su una seconda bozza. Si perderà un mese, ma si avrà un decreto più equo. Se si vogliono seguire strade alternative, e cioè mandare avanti questo testo di decreto, e poi "risarcire" gli esclusi in altro modo, possiamo valutare, ma ritengo che tutto debba essere contestuale e ufficiale: su indicazioni orali non farei accordi di nessun tipo.

Nel salutarVi tutti cordialmente, Vi auguro una Buona Pasqua!
Avv. Marco Calandrino

ALLEGATO: ARTICOLO SU "EX"

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Nuovo percorso transattivo – aggiornamento

Dopo un lungo periodo, eccoci nuovamente ad aggiornarvi sugli ultimi sviluppi del percorso sulla c.d. transazione 2.

Volevamo, prima di entrare nel merito della presente informativa, darvi un’informazione che riteniamo importante. A seguito del rinnovo del Consiglio di Presidenza della Federazione delle Associazioni Emofilici, www.fedemo.it, avvenuta l’8 febbraio u.s., pur mantenendo la propria autonomia, il nostro Comitato e FedEmo, lavoreranno in sinergia, siamo certi che questa collaborazione darà maggior forza alle azioni che via, via, si renderanno necessarie al riconoscimento dei nostri diritti.

Vogliamo qui ringraziare il nuovo Direttivo per aver riconosciuto il nostro lavoro e per l’opportunità di mettere a disposizione ad un ”pubblico” più vasto la nostra modesta esperienza.

Passiamo quindi ad aggiornarvi sulla transazione. Non ci siamo espressi prima perché, come ormai sapete, non è nostra abitudine dare informazioni di cui non abbiamo certezza o che sappiamo essere reperibili con facilità, questo onde evitare il generare confusione o peggio creare situazioni di delusione o di false speranze.

Ovviamente abbiamo seguito con attenzione tutto quello che è successo, moltissimi di voi avranno seguito gli sviluppi tramite i numerosi siti internet, per citarne due a noi più vicini: www.studiolegalezancla.it e www.hemoex.it, dove oltre ai blog di discussione, trovate i commenti e le consulenze degli Avvocati, citiamo in ordine alfabetico, Bertone, Calandrino e Zancla, permetteteci di ringraziarli per il prezioso contributo.

Avrete quindi saputo anche che il Consiglio di Stato aveva bocciato la prima stesura del Decreto Attuativo, per capirci quello che conterrà le modalità per poter accedere alle transazioni, ritenendo che il Ministero si stesse eccessivamente tutelando nei confronti dei cittadini danneggiati, la bozza ci era stata illustrata nell’ultimo incontro, avvenuto a Roma il 31 luglio 2008, guarda caso avevamo, in quella sede, espresso molte perplessità, avevamo fatto notare che molti erano i punti non specificati, ne citiamo due in particolare, gli importi dei risarcimenti, e se il Ministero intendesse, e in che misura, partecipare alle spese di lite, questa ultima questione ancora non viene chiarita.

Dopo la bocciatura, ci saremmo quindi aspettati una seconda bozza, purtroppo accolta dal C.d.S., che fosse maggiormente favorevole, invece ci sembra di capire che il Ministero stia tentando di mettere molti più paletti, che potrebbero di fatto estromettere dalla transazione molte persone, questo ci preoccupa, e non poco, ci sembra un subdolo tentativo di fare la cresta sulla pelle dei malati, con tutti gli sprechi che vediamo ogni giorno, debbono rifarsi proprio su di noi ???? Questo è inaccettabile!!!!!!

Per questo abbiamo già provveduto ad inoltrare una richiesta urgente, congiuntamente a FedEmo, di incontro con i Dirigenti Ministeriali, al fine di discutere e modificare la bozza del testo. La materia è molto complessa, non è quindi facile essere concisi, pertanto ci perdonerete se ci dilungheremo ancora, ci scusiamo anche per la terminologia, che magari potrà, per alcuni, essere un po' complicata, abbiamo cercato di essere più chiari possibile trasformando il "legalese" in una lingua accessibile a tutti.

Vi riportiamo qui di seguito alcune considerazioni sviluppate insieme ai nostri consulenti legali:

Nell'art.1, comma 1, si dice come le transazioni vengano stipulate con soggetti danneggiati che "hanno instaurato, anteriormente al 1° gennaio 2008, azioni di risarcimento danni che siano ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto": quindi la data di riferimento è il 1° gennaio 2008, ed è necessario che la causa sia tuttora pendente.

Nulla si dice su chi ha iniziato la causa successivamente, e questo fa dedurre che con questo decreto si voglia "chiudere" il discorso a tale data, e con ciò contraddicendo tutte le "aperture" manifestate dal Ministero negli incontri avuti nel corso del 2008 (avvalorate dalla circolare ministeriale 07.05.2008 con la quale si chiedeva alle Avvocature Distrettuali dello Stato di comunicare anche i dati sui giudizi post 1° gennaio 2008). Ciò contraddice anche lo spirito con cui iniziò il percorso transattivo: dare una risposta concreta in termini politici e morali a tutti i danneggiati in causa.

L'art.2 per certi aspetti è il più importante e... il più preoccupante.

Al comma 1 sono stabiliti i presupposti: danno ascrivibile (ai sensi della legge 210/92) ed esistenza del nesso causale, entrambi accertati da CMO o da Ufficio Medico-Legale del Ministero o da sentenza.

Nulla dice sul secondo presupposto; quanto all'ascrivibilità, invece, è fortemente disdicevole voler escludere i non ascrivibili (per capirci, quelle persone che hanno visto riconosciuto il nesso ci causa ma non gli è stata attribuita nessuna tabella), cioè coloro per i quali il virus contratto è stato ritenuto "silente" (normalmente queste persone, al momento della visita presso le CMO avevano i valori epatici nella norma): per esperienza medica é ormai risaputo che la dove c'è contagio c'è danno, purtroppo, è noto che il virus dell'epatite possa attivarsi anche a distanza di anni, e comunque già il fatto di averlo contratto rappresenta un danno psicologico notevole per tutte le implicazioni che ciò comporta nelle relazioni interpersonali.

Pure il comma 2 è grave: "Per la stipula delle transazioni si tiene conto dei principi generali in materia di prescrizione del diritto".

Ricordiamo che l'ultima sentenza della Cassazione (a sezioni unite) considera quinquennale la prescrizione del diritto al risarcimento per i danneggiati viventi, e decennale per gli eredi dei deceduti; ricordiamo altresì come la decorrenza sia rimessa alla valutazione del giudice caso per caso, ma la Cassazione indica comunque un criterio: il momento di presentazione della domanda per ottenere i benefici della L. 210/92, prendendo quello come momento in cui il soggetto si è reso conto della gravità del danno e della sua "origine".

Voi capite che se il Ministero applicherà "alla lettera" i principi generali in materia di prescrizione, gran parte delle persone danneggiate oggi in causa con lo Stato verrebbero esclusi dalla transazione.

L'auspicio è che l'espressione "si tiene conto" possa incidere, in fase applicativa, solo sul quantum (cioè chi ha il diritto prescritto verrà risarcito con somme inferiori).

Osserviamo come i presupposti e principi di cui all'art.2 si riferiscano a tutti i danneggiati.

L'art.3 fa poi delle distinzioni fra soggetti talassemici ed emofilici, per cui valgono i criteri della precedente transazione del 2003, i soggetti emotrasfusi occasionali, o affetti da altre emoglobinopatie o anemie ereditarie, per cui vengono introdotti ulteriori criteri (principalmente si dovrà fare una valutazione sull' "entità del danno subito"), così come per i vaccinati.

Per tutti si dice che in caso di sentenza favorevole che condanni lo Stato a pagare risarcimenti superiori, il limite massimo sarà dell'80% (sentenza non definitiva di primo grado) e del 90% (sentenza non definitiva di secondo grado): evidentemente in questo modo il Ministero paga di meno, ma rinuncia a proporre appello o ricorso in Cassazione.

L'art.4 disciplina il procedimento transattivo: la domanda di adesione sarà da inviare da parte del legale per via telematica, secondo modalità tecniche da indicarsi in una circolare del Ministero, ed entro 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della citata circolare.

Alla domanda andranno allegati in copia documenti quali: verbale CMO, o parere Ufficio Medico-Legale del Ministero, o sentenza, per il riconoscimento dell'ascrivibilità e del nesso causale, istanza all'ASL per il riconoscimento dell'indennizzo legge 210/92, atti giudiziari comprovanti il giudizio in corso ed eventuali sentenze, modello Isee (relativo a situazione reddituale e patrimoniale), lettera manifestazione d'intenti con certificazione del proprio legale.

Evidenziamo come il richiedere la copia della domanda per ottenere i benefici della L. 210/92, fa pensare che il Ministero abbia intenzione di verificare l'eventuale decorso della prescrizione prescindendo da una valutazione caso per caso (come si dovrebbe fare se si fosse avanti un giudice), ma in modo automatico e, a nostro parere, non corretto.

In fine:La tabella allegata al decreto indica gli importi massimi (analoghi alla transazione del 2003), ma nulla dice se e di quanto possono essere abbassati; una frase riportata nella tabella farebbe pensare ad un riconoscimento di "importi aggiuntivi" in caso di "eventuale rateizzazione".

Noi auspichiamo vivamente che esistano ancora dei margini per possibili modifiche, e in tal caso ci concentreremmo su tre aspetti:

a) prevedere una forma di "apertura" di accesso anche verso chi ha iniziato la causa dopo il 1° gennaio 2008;

b) ammettere anche i non ascrivibili per le ragioni già esposte;

c) togliere il riferimento ai principi generali in materia di prescrizione, in quanto moralmente inaccettabili.

Speriamo non si debba arrivare ad una manifestazione di piazza, nel qual caso ci piacerebbe sapere il vostro parere.

In fine, va detto che moltissime sono state le pressioni fatte a livello politico, da tutte le Associazioni, il primo segno di questa forte pressione, è, che martedì prossimo 17 marzo, ci sarà un incontro, con tutte le Associazioni, organizzato dall’Onorevole Lucio Barani, Capogruppo del P.d.L. nella XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati.

Ovviamente abbiamo già inoltrato richiesta di partecipazione, sarà nostra cura informarvi prontamente dell’esito dell’incontro.

Vi ringraziamo per l’attenzione.

Un caro saluto a tutti.

Per il Comitato 210

Il Presidente

Luigi Ambroso

Allegati:

Parere C.d.S.

Bozza Decreto Attuativo

Richiesta incontro Ministero

Comunicazione Camera dei Deputati

Richiesta Partecipazione On. L. Barani

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altri aggiornamenti sul percorso transattivo

Sempre in relazione all'incontro del 27 gennaio scorso a Roma al Ministero della Salute, sono a riportarVi altri due resoconti: quello qui di seguito dell'Avv. Angelo Ressa e il secondo (in allegato PDF) dell'associazione Lidu; entrambi sono stati presi dal sito web www.anadma.it

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L 244 del 24 dicembre 2007

4 marzo 2009

A seguito dell'adunanza del 19 febbraio 2009, il Consiglio di Stato ha emesso parere positivo sullo schema di decreto attuativo interministeriale, relativo ai criteri ed alle modalità di conclusione delle transazioni. Da esso traspaiono i limiti entro i quali verranno determinati gli importi spettanti a ciascuno interessato. Si tratta di importi che, in effetti, sono coerenti con quelli previsti, nell'ambito della precedente transazione, dal decreto del Ministro della Salute del 3 novembre 2003, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003.

Gli importi appaiono articolati nelle tre seguenti categorie:
- € 619.748,28 per gli aventi causa di danneggiati deceduti;
- € 464.811,21 per i danneggiati viventi per i quali vi sia almeno una sentenza favorevole;
- € 413.165,52 per i danneggiati viventi per i quali non vi è ancora alcuna sentenza favorevole.

In allegato copia del decreto attuativo della legge in oggetto per la fissazione dei criteri per la definizione delle transazioni con soggetti emofilici

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TRANSAZIONI: IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il 10 novembre 2008 il Consiglio di Stato ha emanato un parere relativo allo schema di decreto ricognitivo predisposto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, che interessa emofilici, emotrasfusi occasionali e talassemici danneggiati da trasfusioni con sangue infetto o da somministrazioni di emoderivati infetti.

Per comprendere appieno il contenuto di questo parere è necessario innanzitutto tenere presente la vicenda normativa nella quale si colloca.

Come è noto, le leggi n. 222 e 244 del 2007 hanno previsto lo stanziamento rispettivamente di 150 milioni di euro per l’anno finanziario 2007 e di altri 180 milioni di euro per l’anno 2008, per consentire la stipula di transazioni con quei soggetti emofilici, emotrasfusi occasionali, talassemici che avessero intentato causa contro il Ministero della Salute per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa delle trasfusioni e delle somministrazioni di emoderivati infetti.

Le due suddette leggi hanno stabilito altresì che i criteri per la definizione delle transazioni dovessero essere definiti nell’ambito di un programma pluriennale, da adottarsi con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute, e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In vista dell’emanazione di questo decreto, il Ministero del Lavoro, della Salute, e delle Politiche sociali ha scelto di emanare preliminarmente un decreto cosiddetto "ricognitivo", al fine di compiere una ricognizione dei soggetti interessati alle transazioni, nonchè di stabilire una procedura unificata con l’indicazione delle fasi attuative della programmazione pluriennale.

Dopo un’attesa durata diversi mesi, finalmente è stato predisposto lo schema di questo decreto "ricognitivo": proprio in merito a questo testo, il Ministero del Lavoro, della Salute, e delle Politiche sociali ha chiesto al Consiglio di Stato, considerata la particolare complessità della vicenda, di esprimere un parere.

Il Consiglio di Stato si è quindi pronunciato nell’adunanza del 10 novembre 2008.

Il parere che è stato emesso risulta essere particolarmente interessante, innanzitutto perchè da esso traspare il contenuto dello schema del decreto stesso, predisposto dal Ministero, i cui aspetti più rilevanti sono i seguenti.

L’art. 1 enuncia le finalità del provvedimento, consistenti nell’individuazione di una procedura unificata attuativa delle disposizioni delle leggi n. 222 e 244 del 2007, ed elenca poi le varie fasi in cui questa procedura dovrà articolarsi: ricognizione delle adesioni; definizione dei criteri di transazione e di predisposizione del piano pluriennale; definizione degli schemi dei singoli atti transattivi; stipula delle transazioni.

L’art. 2 stabilisce che il Ministero procederà alla ricognizione dei soggetti indicati nelle citate leggi n. 222 e 244 che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni, pendenti al 1° gennaio 2009, e che siano interessati alla stipula della transazione. L’adesione alla ricognizione costituirà manifestazione d’interesse con valore di adesione prenotativa alla fase della stipula delle singole transazioni. Inoltre, si prevede che la ricognizione verrà effettuata con modalità esclusivamente di tipo telematico e dovrà avvenire nel termine di 120 giorni da quando sarà resa disponibile la procedura informatica.

L’art. 4 ribadisce che la definizione dei criteri relativi alle transazioni avverrà con successivo decreto del Ministero del Lavoro, della Salute, e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di chiusura della fase ricognitiva.

Infine, l’art. 7 stabilisce che eventuali richieste di accesso alla transazione, pervenute dopo i 120 giorni di tempo previsti per l’invio telematico, saranno "messe in coda" a quelle pervenute nei termini e, ove accoglibili, soddisfatte nei limiti delle residue disponibilità di bilancio.

Sul testo dello schema del decreto "ricognitivo", così come sopra sinteticamente delineato, il Consiglio di Stato si è espresso in termini critici.

In primo luogo ha contestato la valutazione effettuata dal Ministero circa la natura stessa del provvedimento: infatti, ad avviso del Consiglio di Stato, questo non può essere solo di natura "ricognitivo-dichiarativa", ma deve avere a tutti gli effetti la forma di un atto normativo vero e proprio, specialmente in ragione del contenuto dell’art. 2 del decreto stesso.

Inoltre il Ministero delinea un procedimento caratterizzato da elementi di eccessiva discrezionalità della pubblica amministrazione, con scarso bilanciamento dei diritti e degli interessi dei destinatari delle norme. A questo proposito il Consiglio di Stato rileva, ad esempio, che l’art. 3 comporta una violazione della par condicio dei danneggiati laddove riserva al Ministero la facoltà di avanzare in qualsiasi momento una proposta transattiva anche ai soggetti che non abbiano aderito alla ricognizione.

Infine, il Consiglio di Stato si sofferma sull’analisi dell’art. 2 dello schema di decreto, che sembra sollevare diversi profili di criticità.

Quest’articolo configura infatti un sistema di accesso per adesione alla ricognizione del Ministero - e quindi alla transazione - senza che siano stati preventivamente definiti e resi noti condizioni, entità, tempi e limiti del risarcimento. I soggetti interessati dovrebbero quindi effettuare la propria "prenotazione" per la transazione senza alcuna prospettiva di tutela e di garanzia dei diritti ad essi riconosciuti.

L’art. 2 prevede altresì che l’adesione alla ricognizione potrà pervenire, come detto, esclusivamente per via telematica, entro il termine di 120 giorni da quando sarà resa disponibile la procedura informatica. Il ricorso in via esclusiva alla procedura telematica configura quindi l’introduzione - con atto amministrativo - di una limitazione all’accesso alla proposta transattiva, che lede l’interesse generale dei danneggiati, in capo ai quali viene a configurarsi un onere, laddove invece la transazione dovrebbe rappresentare anche uno strumento più semplice e rapido di risarcimento. Questo implica inoltre che il danneggiato che non segue questa procedura verrà escluso dal percorso transattivo, con conseguente pregiudizio della propria pretesa risarcitoria.

Ulteriore problematicità rilevata dal Consiglio di Stato è rappresentata dalla previsione contenuta nello schema di decreto secondo cui non verranno prese in considerazione le adesioni relative a soggetti i cui dati risultino incompleti o carenti della documentazione necessaria. Questa sanzione sembra assolutamente eccessiva e per di più non in linea con la normativa in materia di integrazione e regolarizzazione della documentazione amministrativa.

In conclusione il Consiglio di Stato afferma che non può essere espresso parere favorevole in relazione allo schema di decreto ricognitivo predisposto dal Ministero.

Il Consiglio di Stato ritiene invece della massima urgenza la predisposizione del regolamento "attuativo" previsto dalle leggi 222 e 244 del 2007 contenente i criteri di definizione delle transazioni.

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Percorso transattivo – 9 dicembre 2008

ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01821
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 98 del 04/12/2008

Firmatari
Primo firmatario: TURCO LIVIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/12/2008

Destinatari
Ministero destinatario:

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 04/12/2008

Stato iter:
IN CORSO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01821

presentata da

LIVIA TURCO
giovedì 4 dicembre 2008, seduta n.098

LIVIA TURCO. -

Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

- Per sapere - premesso che:

la legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede un riconoscimento economico a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, che ne facciano richiesta;

il decreto legge n 159 del 1o ottobre 2007 recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito nella legge 29 novembre 2007, n. 222, all'articolo 33 prevede, per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, uno stanziamento di 150 milioni di euro per l'anno 2007;

la legge finanziaria 2008, all'articolo 2, comma 361 autorizza «per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofiliaci ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, una spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008;

la legge finanziaria 2008, all'articolo 2 comma 362 prevede l'adozione di un decreto da parte del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione dei criteri in base ai quali i soggetti titolati possano accedere ai risarcimenti previsti, nonché al comma 363 l'estensione dell'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229 ai soggetti effetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia -:

quale sia lo stato dell'iter del decreto attuativo di cui al comma 362 della legge n. 244 del 2007 per la definizione dei criteri in base ai quali stipulare le transazioni con i soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofiliaci ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazioni di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti di cui al comma 361 della legge nonché nei confronti dei soggetti affetti da sindrome talidomide di cui al comma 363 della medesima legge e quanti siano in totale i soggetti titolari del risarcimento di cui ai commi 361, 362 e 363 della legge n. 244 del 2007 e per quali patologie;

quali tempi materiali si prevedono affinché l'iter di tali risarcimenti siano istruiti e definiti.(4-01821)

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