Dopo un lungo periodo, eccoci nuovamente ad aggiornarvi sugli ultimi sviluppi del percorso sulla c.d. transazione 2.

Volevamo, prima di entrare nel merito della presente informativa, darvi un’informazione che riteniamo importante. A seguito del rinnovo del Consiglio di Presidenza della Federazione delle Associazioni Emofilici, www.fedemo.it, avvenuta l’8 febbraio u.s., pur mantenendo la propria autonomia, il nostro Comitato e FedEmo, lavoreranno in sinergia, siamo certi che questa collaborazione darà maggior forza alle azioni che via, via, si renderanno necessarie al riconoscimento dei nostri diritti.

Vogliamo qui ringraziare il nuovo Direttivo per aver riconosciuto il nostro lavoro e per l’opportunità di mettere a disposizione ad un ”pubblico” più vasto la nostra modesta esperienza.

Passiamo quindi ad aggiornarvi sulla transazione. Non ci siamo espressi prima perché, come ormai sapete, non è nostra abitudine dare informazioni di cui non abbiamo certezza o che sappiamo essere reperibili con facilità, questo onde evitare il generare confusione o peggio creare situazioni di delusione o di false speranze.

Ovviamente abbiamo seguito con attenzione tutto quello che è successo, moltissimi di voi avranno seguito gli sviluppi tramite i numerosi siti internet, per citarne due a noi più vicini: www.studiolegalezancla.it e www.hemoex.it, dove oltre ai blog di discussione, trovate i commenti e le consulenze degli Avvocati, citiamo in ordine alfabetico, Bertone, Calandrino e Zancla, permetteteci di ringraziarli per il prezioso contributo.

Avrete quindi saputo anche che il Consiglio di Stato aveva bocciato la prima stesura del Decreto Attuativo, per capirci quello che conterrà le modalità per poter accedere alle transazioni, ritenendo che il Ministero si stesse eccessivamente tutelando nei confronti dei cittadini danneggiati, la bozza ci era stata illustrata nell’ultimo incontro, avvenuto a Roma il 31 luglio 2008, guarda caso avevamo, in quella sede, espresso molte perplessità, avevamo fatto notare che molti erano i punti non specificati, ne citiamo due in particolare, gli importi dei risarcimenti, e se il Ministero intendesse, e in che misura, partecipare alle spese di lite, questa ultima questione ancora non viene chiarita.

Dopo la bocciatura, ci saremmo quindi aspettati una seconda bozza, purtroppo accolta dal C.d.S., che fosse maggiormente favorevole, invece ci sembra di capire che il Ministero stia tentando di mettere molti più paletti, che potrebbero di fatto estromettere dalla transazione molte persone, questo ci preoccupa, e non poco, ci sembra un subdolo tentativo di fare la cresta sulla pelle dei malati, con tutti gli sprechi che vediamo ogni giorno, debbono rifarsi proprio su di noi ???? Questo è inaccettabile!!!!!!

Per questo abbiamo già provveduto ad inoltrare una richiesta urgente, congiuntamente a FedEmo, di incontro con i Dirigenti Ministeriali, al fine di discutere e modificare la bozza del testo. La materia è molto complessa, non è quindi facile essere concisi, pertanto ci perdonerete se ci dilungheremo ancora, ci scusiamo anche per la terminologia, che magari potrà, per alcuni, essere un po' complicata, abbiamo cercato di essere più chiari possibile trasformando il "legalese" in una lingua accessibile a tutti.

Vi riportiamo qui di seguito alcune considerazioni sviluppate insieme ai nostri consulenti legali:

Nell'art.1, comma 1, si dice come le transazioni vengano stipulate con soggetti danneggiati che "hanno instaurato, anteriormente al 1° gennaio 2008, azioni di risarcimento danni che siano ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto": quindi la data di riferimento è il 1° gennaio 2008, ed è necessario che la causa sia tuttora pendente.

Nulla si dice su chi ha iniziato la causa successivamente, e questo fa dedurre che con questo decreto si voglia "chiudere" il discorso a tale data, e con ciò contraddicendo tutte le "aperture" manifestate dal Ministero negli incontri avuti nel corso del 2008 (avvalorate dalla circolare ministeriale 07.05.2008 con la quale si chiedeva alle Avvocature Distrettuali dello Stato di comunicare anche i dati sui giudizi post 1° gennaio 2008). Ciò contraddice anche lo spirito con cui iniziò il percorso transattivo: dare una risposta concreta in termini politici e morali a tutti i danneggiati in causa.

L'art.2 per certi aspetti è il più importante e... il più preoccupante.

Al comma 1 sono stabiliti i presupposti: danno ascrivibile (ai sensi della legge 210/92) ed esistenza del nesso causale, entrambi accertati da CMO o da Ufficio Medico-Legale del Ministero o da sentenza.

Nulla dice sul secondo presupposto; quanto all'ascrivibilità, invece, è fortemente disdicevole voler escludere i non ascrivibili (per capirci, quelle persone che hanno visto riconosciuto il nesso ci causa ma non gli è stata attribuita nessuna tabella), cioè coloro per i quali il virus contratto è stato ritenuto "silente" (normalmente queste persone, al momento della visita presso le CMO avevano i valori epatici nella norma): per esperienza medica é ormai risaputo che la dove c'è contagio c'è danno, purtroppo, è noto che il virus dell'epatite possa attivarsi anche a distanza di anni, e comunque già il fatto di averlo contratto rappresenta un danno psicologico notevole per tutte le implicazioni che ciò comporta nelle relazioni interpersonali.

Pure il comma 2 è grave: "Per la stipula delle transazioni si tiene conto dei principi generali in materia di prescrizione del diritto".

Ricordiamo che l'ultima sentenza della Cassazione (a sezioni unite) considera quinquennale la prescrizione del diritto al risarcimento per i danneggiati viventi, e decennale per gli eredi dei deceduti; ricordiamo altresì come la decorrenza sia rimessa alla valutazione del giudice caso per caso, ma la Cassazione indica comunque un criterio: il momento di presentazione della domanda per ottenere i benefici della L. 210/92, prendendo quello come momento in cui il soggetto si è reso conto della gravità del danno e della sua "origine".

Voi capite che se il Ministero applicherà "alla lettera" i principi generali in materia di prescrizione, gran parte delle persone danneggiate oggi in causa con lo Stato verrebbero esclusi dalla transazione.

L'auspicio è che l'espressione "si tiene conto" possa incidere, in fase applicativa, solo sul quantum (cioè chi ha il diritto prescritto verrà risarcito con somme inferiori).

Osserviamo come i presupposti e principi di cui all'art.2 si riferiscano a tutti i danneggiati.

L'art.3 fa poi delle distinzioni fra soggetti talassemici ed emofilici, per cui valgono i criteri della precedente transazione del 2003, i soggetti emotrasfusi occasionali, o affetti da altre emoglobinopatie o anemie ereditarie, per cui vengono introdotti ulteriori criteri (principalmente si dovrà fare una valutazione sull' "entità del danno subito"), così come per i vaccinati.

Per tutti si dice che in caso di sentenza favorevole che condanni lo Stato a pagare risarcimenti superiori, il limite massimo sarà dell'80% (sentenza non definitiva di primo grado) e del 90% (sentenza non definitiva di secondo grado): evidentemente in questo modo il Ministero paga di meno, ma rinuncia a proporre appello o ricorso in Cassazione.

L'art.4 disciplina il procedimento transattivo: la domanda di adesione sarà da inviare da parte del legale per via telematica, secondo modalità tecniche da indicarsi in una circolare del Ministero, ed entro 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della citata circolare.

Alla domanda andranno allegati in copia documenti quali: verbale CMO, o parere Ufficio Medico-Legale del Ministero, o sentenza, per il riconoscimento dell'ascrivibilità e del nesso causale, istanza all'ASL per il riconoscimento dell'indennizzo legge 210/92, atti giudiziari comprovanti il giudizio in corso ed eventuali sentenze, modello Isee (relativo a situazione reddituale e patrimoniale), lettera manifestazione d'intenti con certificazione del proprio legale.

Evidenziamo come il richiedere la copia della domanda per ottenere i benefici della L. 210/92, fa pensare che il Ministero abbia intenzione di verificare l'eventuale decorso della prescrizione prescindendo da una valutazione caso per caso (come si dovrebbe fare se si fosse avanti un giudice), ma in modo automatico e, a nostro parere, non corretto.

In fine:La tabella allegata al decreto indica gli importi massimi (analoghi alla transazione del 2003), ma nulla dice se e di quanto possono essere abbassati; una frase riportata nella tabella farebbe pensare ad un riconoscimento di "importi aggiuntivi" in caso di "eventuale rateizzazione".

Noi auspichiamo vivamente che esistano ancora dei margini per possibili modifiche, e in tal caso ci concentreremmo su tre aspetti:

a) prevedere una forma di "apertura" di accesso anche verso chi ha iniziato la causa dopo il 1° gennaio 2008;

b) ammettere anche i non ascrivibili per le ragioni già esposte;

c) togliere il riferimento ai principi generali in materia di prescrizione, in quanto moralmente inaccettabili.

Speriamo non si debba arrivare ad una manifestazione di piazza, nel qual caso ci piacerebbe sapere il vostro parere.

In fine, va detto che moltissime sono state le pressioni fatte a livello politico, da tutte le Associazioni, il primo segno di questa forte pressione, è, che martedì prossimo 17 marzo, ci sarà un incontro, con tutte le Associazioni, organizzato dall’Onorevole Lucio Barani, Capogruppo del P.d.L. nella XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati.

Ovviamente abbiamo già inoltrato richiesta di partecipazione, sarà nostra cura informarvi prontamente dell’esito dell’incontro.

Vi ringraziamo per l’attenzione.

Un caro saluto a tutti.

Per il Comitato 210

Il Presidente

Luigi Ambroso

Allegati:

Parere C.d.S.

Bozza Decreto Attuativo

Richiesta incontro Ministero

Comunicazione Camera dei Deputati

Richiesta Partecipazione On. L. Barani

Visualizza l'allegato

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