Contrassegno Disabili Europeo

Ricordiamo a tutti i possessori del contrassegno  per  disabili vecchio modello, che entro il 15  settembre 2015  lo stesso va rinnovato per adeguarsi alle normative  UE (DPR n.151 del 30 luglio 2012)  qualunque sia la naturale scadenza; il resto delle procedure rimane invariato.

 

Promemoria  rilascio contrassegno  prima volta:

 

-Prendere  appuntamento al CUP della  propria Asl  per  incontro medico del distretto

-Pagare  il   ticket  di euro 15,24   *

-Il giorno prestabilito  portare tessera sanitaria, certificato attestante  invalidità riconosciute, fotocopia  certificati  inerenti la propria patologia  (se richiesti)

-Rilascio da parte del medico del distretto di una certificazione  che consegnata in Comune (Uff.Mobilità)  con  fotocopia di un documento valido e di due foto, consente  il rilascio del contrassegno  che verrà consegnato entro un termine di 15  giorni.

 

Ps .Il  ticket  deve essere pagato solo per il rilascio *

In caso di certificazione temporanea, occorrono per  il primo rilascio  n.2 marche da bollo di  Euro 16,00 l’una.

Contributo per famiglie con ” figli minori disabili”

Contributo per Famiglie con Figli Minori Diasabili – Legge Regionale n. 82 del 2015 art.5

 

Ufficio: Direzione Servizi Sociali Ufficio per il Sostegno Finanziario a famiglie con figli minori disabili,

Responsabile: Daniela Borri

Indirizzo: Viale De Amicis 21 Firenze

Telefono: 055 / 2616833 - 055 / 2616856

Email: direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it

Orario di apertura: Si effettua orario al pubblico il martedì ed il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

 

Requisiti

I requisiti di accesso sono i seguenti:

  1. sia il genitore che il minore disabile devono essere residenti in Toscana dal l gennaio 2014 in modo continuativo anche in più comuni;
  2. il genitore che presenta domanda ed il figlio minore disabile devono far parte del medesimo nucleo familiare ed avere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 2016 non superiore ad euro 29.999,00;
  3. il genitore che presenta domanda non deve avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale;
  4. il figlio minore disabile per il quale è inoltrata la domanda di contributo deve essere in possesso di certificazione attestante la sussistenza nel disabile della condizione di handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104.
  5. il figlio disabile per la quale è inoltrata la presente istanza di contributo deve essere nato in data successiva al 31.12.1997.

 

Modalità di richiesta

Chi può presentare la domanda:

L’istanza può essere presentata dalla madre o dal padre del minore disabile (o da chi ne esercita la patria podestà) indipendentemente dal carico fiscale, purchè il genitore faccia parte dello stesso nucleo familiare del minore per il quale si richiede il contributo.

 

Dove e quando presentare la domanda

La domanda, per l’anno 2016, deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il 30 giugno 2016. Per i residenti del Comune di Firenze le modalità di presentazione della domanda saranno le seguenti:

  • on-line da parte del richiedente utilizzando l’applicazione web messa a disposizione dalla Regione Toscana alla quale si accede mediante Tessera Sanitaria Attivata e lettore Pin;
  • invio mediante posta elettronica certificata all'indirizzo direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it. In tal caso occorrerà riprodurre il modulo cartaceo in formato digitale attraverso scanner;
  • spedizione postale a mezzo raccomandata A/R alla Direzione Servizi Sociali, Viale De Amicis 21 – Firenze (per l'inoltro mediante spedizione a mezzo raccomandata A/R farà fede la data del timbro di accettazione dell'ufficio postale);
  • consegna a mano del modulo cartaceo presso:
  • Direzione Servizi Sociali, Viale De Amicis 21 martedì e giovedi dalle 9,00 alle 13,00.
  • R.P. di Piazza della Liberta' 12 (Parterre) dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 Il giovedì anche dalle 14.30 alle 17.00.
  • R.P. di Via Tagliamento 4 (Sede del Quartiere 3) mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00
  • URP di Via delle Torri, 23 (Sede del Quartiere 4) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 00 Il giovedì anche 14.30 – 17.00.

E’ possibile ricevere assistenza alla compilazione della modulistica presso l’Ufficio per il sostegno alle famiglie con figlio minore disabile della Direzione Servizi Sociali, Viale De Amicis 21 – Firenze, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 .

La modulistica è scaricabile dalla presente pagina, dal sito web della Regione Toscana oppure può essere ritirata direttamente presso la Direzione Servizi Sociali o presso le sedi degli U.R.P..

 

Documentazione da presentare

Alle domande devono essere allegati:

- la fotocopia di un documento di riconoscimento,

- la fotocopia di certificato attestante la condizione di handicap grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio l992, n. l04

- l’attestazione ISEE 2016.

 

Tempi

Gli uffici comunali approvano con proprio provvedimento amministrativo l'elenco degli aventi diritto e lo trasmette alla Regione Toscana .

La Regione Toscana provvede al pagamento dei contributi agli aventi diritto con decreto regionale che ne dispone la liquidazione.

 

Informazioni

Entità del contributo

  • Il contributo a favore delle famiglie con figlio minore disabile è di €700,00 (annuali).

 

Modalità di pagamento

Può essere scelta una delle due modalità di pagamento: assegno circolare o bonifico su conto corrente bancario e postale.

 

Avvertenze

Per informazioni generali: Numero verde URP Regione Toscana 800860070.

Vedi legge-2015-00082                                              DISABILI MODULISTICA NUOVA 2016

Parcheggi Personalizzati- Nuovo Regolamento

E' facoltà di ogni Comune concedere gli spazi di sosta personalizzati. Si allega l'attuale regolamento del Comune di Firenze e si invitano coloro che risiedono in altre zone, in caso di necessità, di interpellare il proprio Comune per conoscere le modalità di concessione che dovrebbero ricalcare quanto stabilito per Firenze.in aderenza al regolamento nazionale Art.381 DPR.dicembre 1992,495, comma 5.

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esenzione L 210

Per gli emofilici,politrasfusi ed altri che usufruiscono della L.210,per non pagare le 10 euro della digitalizzazione quando fanno ecografie,radiografie,tac, ecc devono recarsi alla propria USL, esibire la legge che vi ho allegato ed insieme alla lettera del Ministero o della regione che vi hanno dato la categoria di appartenenza alla L.210 vi daranno l'esenzione "N01".
Una copia di questa esenzione dovrete darla al Centro Emofilici ed al vostro medico di base in quanto,ogni qualvolta dovrete fare una eco o radiografia o altro accertamento che riguarda il pagamento di €.10 per la digitalizzazione,con questa esenzione non dovrete pagarla sin dalla prima volta.
Vi ricordo che le Asl non sono molto informate di tutto questo per cui vi consiglio di armarvi di pazienza.
Resta invariato,per chi non usufruisce della esenzione per la L.210 il pagamento di €.10 per le prime 3 volte che farà questo tipo di accertamento,dalla 4 in poi non pagherà altro.
Chi è esente dal pagamento del contributo di 10 euro per la digitalizzazione delle procedure di diagnostica per immagini (es. ecografia, radiografia, risonanza magnetica, TAC)?

Sono esentati dal pagamento del contributo di 10 euro:
• i titolari di assegno sociale e loro familiari a carico (codice di esenzione E03)
• i titolari di pensione minima (codice di esenzione E04)
• gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia (codice di esenzione G01-G02)
• gli invalidi per servizio (codice di esenzione S01-S02-S03)
• gli invalidi civili al 100% e i grandi invalidi per lavoro (codice di esenzione C01-C02-L01-C04)
• i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge 210/1992 (codice di esenzione N01)
• le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari (codice di esenzione V01-V02)
• i ciechi e i sordomuti (codice di esenzione C05-C06)
• gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia (codice di esenzione G01)
• gli infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse (codice di esenzione L04)
• i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l'impiego e i familiari a carico (codice di esenzione E02–E90)
• i lavoratori in mobilità e i familiari a carico (codice di esenzione E92)
• i lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari a carico (codice di esenzione E91)
• i lavoratori in cassa integrazione "in deroga" (codice di esenzione E91)

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Domande INPS per invalidi civili

Per il riconoscimento di una minorazione , a partire dal 2010, bisognerà rivolgersi all'INPS e non più alle ASL. Le nuove disposizioni riguardano anche l'accertamento dello stao di handicap (L. 104/1992) e quello della disabilità ai fini del collocamneto mirato al lavoro (L. 68/1999). Il numero verde fornito per i chiarimenti del caso è il seguente: 800710010

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Per qualsiasi informazione o necessità contattaci.

+39 3756641339

Via del Campofiore, 102 – 50136 Firenze

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