Per aver diritto alle agevolazioni auto (Iva, Irpef, bollo auto e imposta di trascrizione Pra) occorre che l’Handicap comporti, come recita il paragrafo della legge, “ ridotte o impedite capacità motorie permanenti “, per questo per ottenere questo beneficio, non è necessario che il disabile versi nella condizione di “ particolare gravità “ prevista dal comma 3 dell’articolo 3 della legge 104/92 e/o che fruisca dell’assegno di accompagnamento. La specificità, richiesta ai fini dell’agevolazione fiscale è dunque solo nel carattere “ motorio “, che deve avere l’handicap, per cui vi potrà essere diritto all’esenzione anche senza che sia accertata la necessità dell’intervento assistenziale permanente, previsto per le situazioni di particolare gravità. Devono invece ritenersi esclusi da ogni agevolazione sulle auto i portatori di altre minorazioni che non possono essere considerate di tipo “motorio”. Il diritto all’esenzione in presenza di handicap di tipo motorio, deve considerarsi implicito quando l’invalidità accertata dalla Commissione medica, comporti l’impossibilità o la difficoltà di deambulazione, per patologie che escludono o limitano l’uso degli arti inferiori. Il riconoscimento all’esenzione quindi, è subordinato al rilascio da parte della Commissione medica, dell’apposita certificazione indicante la natura motoria della disabilità.