Dal primo gennaio 2012 sono cambiate le norme che disciplinano i ricorsi. Queste prevedono un accertamento tecnico preventivo obbligatorio per tutte le controversie relative ad invalidità, inabilità, handicap, pensioni. L’obbiettivo quello di risolvere il contenzioso in tempi brevi, per questo viene richiesta la consulenza di un legale.
PROMEMORIA ITER DA SEGUIRE:
Si riceve il verbale di invalidità, o di handicap che si intende contestare.
Si presenta al Tribunale competente (di residenza), istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie.
Il Giudice nomina un consulente tecnico CTU, che provvede a redigere una relazione (perizia).
Il consulente invia il resoconto della relazione al cittadino e all’Inps attende le osservazioni, quindi deposita la relazione definitiva presso il Giudice. In assenza di contestazione, questi entro trenta giorni, omologa con decreto l’accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione del consulente, diversamente, nei casi di mancato accordo, la parte che dichiarerà di contestare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, deve depositare presso lo stesso Giudice, entro il termine di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio specificando i motivi della contestazione della relazione del consulente.

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