INFORMATIVA GENERALE E CONTATTI MINISTERO

 

La finalità delle leggi n. 210/1992, n. 229/2005 e n. 244/2007 è garantire un indennizzo, posto a carico dello Stato, e ispirato al principio della solidarietà sociale, a coloro che abbiano riportato gravi danni in conseguenza di determinati trattamenti sanitari ai quali si siano sottoposti.
I benefici economici sono erogati a prescindere dal reddito del richiedente, sono esenti dalle imposte sui redditi e sono cumulabili con altre eventuali provvidenze economiche percepite a qualsiasi titolo.

Legge 210/92 Vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

L'indennizzo consiste in un assegno composto da una somma determinata nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla legge 177/76, cumulabile con qualsiasi altro emolumento percepito, e da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/59.
L'indennizzo si compone quindi di due parti: la prima rappresenta il vero e proprio indennizzo mentre la seconda, detta appunto indennità integrativa speciale (IIS), integra la prima.
La Corte costituzionale con sentenza n. 293 del 7.11.2011 (che ha dichiarato illegittimo l'art. 11, commi 13 e 14, del D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010), ha stabilito che l’importo dell’indennizzo di cui alla Legge 210/1992, deve essere rivalutato nella sua interezza e, dunque, anche con riferimento all'indennità integrativa speciale.

I Soggetti interessati al riconoscimento dell’indennizzo dovranno inoltrare la domanda al competente Ministero della salute.

Al pagamento dell’indennizzo provvede la Direzione dei Servizi del Tesoro (DST) – Ufficio V in applicazione di uno specifico provvedimento di riconoscimento del diritto emesso emanato dal Ministero della Salute.
Il DPCM 26 maggio 2000 ha previsto, tra l'altro, a decorrere dall’anno 2001, l’attribuzione delle competenze in materia di indennizzi alle Regioni a statuto ordinario; le competenze in materia di indennizzi per le Regioni a statuto speciale sono rimaste di competenza statale. Pertanto per coloro che risiedono nelle Regioni a statuto speciale il Ministero della Salute provvede al completamento della procedura amministrativa di riconoscimento del diritto all’indennizzo e all’adozione del relativo provvedimento di liquidazione delle somme dovute. In base all’accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni l’8 agosto 2001, al Ministero della salute spetta anche la gestione degli indennizzi già concessi al momento del trasferimento delle funzioni alle Regioni a statuto ordinario.

L'Ufficio V dà corso al pagamento dell’indennizzo entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzativo da parte del Ministero della salute. Il pagamento delle singole rate viene effettuato con cadenza bimestrale posticipata.

Per assicurare la regolarità e la correttezza dei pagamenti si rendono disponibili i seguenti moduli:

La modulistica, sottoscritta dall’interessato e corredata da copia di documento di identità in corso di validità, deve essere inoltrata all’ufficio V utilizzando uno e uno solo dei seguenti canali:

  •   Fax:0647611385 per la trasmissione delle autocertificazioni di esistenza in vita;

  •   Fax:0647615456 per la trasmissione degli altri moduli;

  •   Indirizzo di posta certificata: dcst.dag@pec.mef.gov.it;

  •   Posta ordinaria: Direzione dei Servizi del Tesoro (DST), Ufficio V, Via XX Settembre, 97, 00187 Roma.

Per informazioni e richieste di chiarimento:

Per qualsiasi informazione o necessità contattaci.

+39 3756641339

Via del Campofiore, 102 – 50136 Firenze

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