Danni da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati L.210 – REGIONE TOSCANA

REGIONE TOSCANA E ASL DI RIFERIMENTO

DISPOSIZIONI E CONTATTI LOCALI

 

 

La legge n.210 del 25 febbraio 1992 prevede un indennizzo a favore dei soggetti che risultino danneggiati in seguito a vaccinazioni obbligatorie, trasfusione o somministrazione di emoderivati (art.1).

Il soggetto interessato deve presentare domanda di indennizzo
all'Azienda Usl nella quale risiede.

Sono previste queste tipologie di indennizzo:

Retrodatazione
Soltanto i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, oltre alla domanda per l'ottenimento dell'indennizzo previsto dall'art.1 della legge 210/92, possono presentare domanda per ottenere un assegno una tantum.
Questo assegno è pari al 30% dell'indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo.

Domanda di aggravamento
Nel caso di aggravamento dell'infermità già riconosciuta, l'interessato può presentare all'Azienda Usl domanda di revisione, entro sei mesi dalla conoscenza dell'evento  (art.6 legge 210/92).

Assegno una tantum (in caso di decesso).
Gli eredi (nell'ordine coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni, fratelli maggiorenni) dei soggetti deceduti a causa delle patologie derivanti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusione o somministrazione di emoderivati possono presentare domanda per la corresponsione di un assegno una tantum di €77.468,53 (pari a 150.000.000 di lire).
La domanda deve essere presentata all'Azienda Usl dell'ultima residenza del soggetto danneggiato deceduto (art.1 comma 3 della legge 238/97 di modifica ed integrazione della L.210/92).  gli eredi della persona che percepiva l'indennizzo della L.210 dalla Reg. Toscana devono rivolgersi alla ASL di appartenenza del familiare deceduto comunicando in primissima fase con una mail l'avvenuto decesso. Questo primo passaggio è molto importante perchè blocca subito l'invio della mensilità che poi dovrebbe essere restituita con una serie  di complicazioni aggiuntive. In secondo luogo bisogna recarsi di persona alla ASL di appartenenza e chiedere quali certificati sono necessari per comunicare il decesso e l'interruzione del pagamento (il certificato di morte la  ASL potrebbe procurarselo autonomamente).

Per la richiesta dell'indennizzo UNA TANTUM gli eredi (ad oggi) devono:

1. richiedere un certificato del medico che ha dichiarato il decesso in cui si certifica il nesso del decesso con la patologia, la causa della morte deve essere correlata alla patologia di cui soffriva il paziente.

2. La domanda di UNA TANTUM deve essere fatta sempre alla ASL di appartenenza che, con il certificato medico e la modulistica prevista, invierà la richiesta alla commissione medico/ospedaliera di La Spezia che emetterà un giudizio sulla correlazione del decesso con la patologia e darà l'ok al versamento dell'UNA TANTUM. La risposta della commissione medica arriva alla ASL che comunica a sua volta l'approvazione dell'indennizzo alla Regione Toscana che emetterà il pagamento.

Se la commissione dovesse negare il nesso causale è sempre possibile fare ricorso.

3. Sul sito web di Regione Toscana si trova una sezione dedicata alla L.210  da consultare sempre per ulteriori eventuali aggiornamenti.   >>>>Qui

Doppia patologia
I soggetti che hanno contratto più di una malattia (ai quali è già stato riconosciuto il diritto all'indennizzo), possono presentare apposita domanda per ottenere un indennizzo aggiuntivo (c.d. doppia patologia). L'indennizzo è pari al 50%

L'interessato può presentare ricorso al Ministero della Salute avverso il giudizio medico-legale della Commissione medica ospedaliera (Cmo) ai sensi art.5 L 210/92.

Ricorso
Il ricorso deve essere inviato entro trenta giorni dalla notifica del giudizio della Cmo, a:
Ministero della Salute
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle cure - Ufficio IV - Indennizzi ex legge 210/92
Viale  Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

oppure via pec dgvesc@postacert.sanita.it

Una copia del ricorso dovrà essere inviata all'Azienda Usl, che provvede ad inviare copia del fascicolo al Ministero.
Soggetti aventi diritto di indennizzo

  1. soggetto danneggiato irreversibilmente da epatite post-trasfusionale

  2. soggetto contagiato da infezione da Hiv a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati

  3. operatore sanitario che in occasione e durante il servizio ha riportato danno permanente all'integrità psico-fisica conseguente ad infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati, perché provenienti da soggetti affetti da infezione da Hiv o da soggetti affetti da epatiti

  4. soggetto che, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un'autorità sanitaria italiana, abbia riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica

  5. soggetto non vaccinato che in conseguenza di contatto con persona vaccinata abbia riportato una menomazione permanente

  6. soggetto che per motivi di lavoro o incarico del proprio ufficio, o per poter accedere ad uno stato estero, si è sottoposto a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultassero necessarie, in seguito alle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica

  7. soggetto operante in strutture sanitarie ospedaliere a rischio che si è sottoposto a vaccinazioni anche non obbligatorie, in seguito alle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica

  8. coniuge contagiato da uno dei soggetti sopra indicati

  9. figlio contagiato durante la gestazione da madre che ha avuto riconosciuto il diritto all'indennizzo

  10. eredi di soggetto deceduto a causa di patologie causate da vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati

Natura giuridica e ammontare
L'indennizzo consiste in un assegno composto da una somma determinata nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla L.177/76 e da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla L.324/59.
Soltanto la somma di cui alla tabella B allegata alla L.177/76 è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato ed è cumulabile con ogni altro beneficio economico a qualsiasi titolo percepito.
I soggetti ai quali è stato riconosciuto il diritto all'indennizzo sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria e dal pagamento della quota fissa per ricetta limitatamente alla prestazione sanitaria necessaria per la diagnosi e la cura della patologia prevista dalla legge 210/92.
Ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda (art.2 L.210/92 come modificato da art.6 del decreto legge n.362/95). Dal calcolo sono esclusi gli interessi legali.
Il verbale della Cmo esprime il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A allegata al Dpr n.834/81 (art.4 comma 4 L.210/92).

Termini per la presentazione della domanda
I soggetti danneggiati da vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati devono presentare domanda entro il termine perentorio di tre anni.
Per i soggetti affetti da Hiv il termine è di dieci anni.
I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione presentata, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno (art.1 comma 9 Legge 238/97).
I soggetti danneggiati da vaccinazione possono presentare domanda per ottenere l'assegno una tantum previsto dall'art.1 comma 2 L.238/97 (c.d. retrodatazione) entro il termine di dieci anni dalla data di conoscenza del danno.
Gli eredi di un soggetto deceduto a seguito di patologia causata da vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati possono presentare domanda per l'ottenimento dell'indennizzo di un assegno una tantum di €77.468,53 entro il termine perentorio di dieci anni dalla data del decesso del proprio congiunto.

Modelli di domanda

1. Domanda di indennizzo per i soggetti danneggiati irreversibilmente da trasfusione e somministrazione di emoderivati, per gli operatori sanitari che hanno contratto infezione da HIV durante il servizio e per i coniugi e i figli contagiati dai soggetti sopra indicati

2. Domanda di assegno una tantum per gli eredi di soggetto deceduto a causa di patologia causata da vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati

3. Domanda di doppia patologia per i soggetti danneggiati irreversibilmente da trasfusione o somministrazione di emoderivati

4. Domanda di indennizzo per i soggetti danneggiati irreversibilmente da vaccinazioni obbligatorie (e relativa domanda di retrodatazione) e per il coniuge e i figli contagiati dai soggetti sopra indicati

5. Domanda di aggravamento

La domanda di indennizzo deve essere presentata all'Azienda Usl di residenza.
L'Azienda Usl svolge l'istruttoria, verificando il possesso dei requisiti e la presentazione di tutta la documentazione richiesta dalla legge.
L'Azienda Usl invia copia completa del fascicolo alla Commissione medica ospedaliera (Cmo) competente, che convoca a visita il richiedente, esamina la documentazione sanitaria ed esprime il giudizio sul nesso causale tra l'infermità e la trasfusione, o la vaccinazione e il giudizio sulla tempestività della domanda (art.4 L. 210/92).
La Cmo trasmette il verbale medico-legale contenente suddetto giudizio all'Azienda Usl, che provvede a notificarlo all'interessato.
Nel caso di riconoscimento dell'indennizzo, l'Azienda Usl dispone la liquidazione del vitalizio a favore del soggetto danneggiato, o quella di eventuali cifre a eredi aventi diritto.
La notifica del verbale della Cmo può essere effettuata nei confronti del diretto interessato o di persona da esso delegata dai competenti uffici dell'Azienda Usl o da parte della Cmo stessa.
Dal giorno della notifica decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo al Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali contro il giudizio della Cmo (art.5 L. 210/92).

Dove si presenta la domanda
La domanda si presenta presso l'Azienda Usl di residenza: può essere compilata sui moduli prestampati oppure redatta in carta libera dall'interessato, purchè completa di tutti i dati necessari ad istruire la pratica.
In caso di domanda di assegno una tantum da parte di eredi, la domanda deve essere presentata presso l'Azienda Usl dell'ultima residenza del soggetto deceduto.
Azienda Usl Toscana nord ovest
Massa Carrara - Struttura complessa di Medicina legale
Via Risorgimento, 18 - Massa
Giuseppe Caldara 0585-657588  giuseppe.caldara@uslnordovest.toscana.it
Maria Magni 0585-657574 fax 0585-657594 maria.magni@uslnordovest.toscana.it

Lucca Segreteria Direzione Generale
Velia Tognarelli 0583-970720 velia.tognarelli@uslnordovest.toscana.it
Unità operativa Affari generali e legali - Via per S. Alessio - Monte S. Quirico - Lucca
Nicoletta Rabiolo 0583-970793 nicoletta.rabiolo@uslnordovest.toscana.it

Pisa Unità operativa Medicina Legale
Galleria G.B. Gerace, 14 - Pisa
Sabrina Cacci 050-954413 fax 050-954454 sabrina.cacci@uslnordovest.toscana.it

Livorno Unità operativa Medicina Legale
Via Venuti, 56 - Livorno
Silvia Cenerini tel. 0586-614411 silvia.cenerini@uslnorovest.toscana.it
Gabriele Benvenuti 0586-223920 fax.0586-223923 gabriele.benvenuti@uslnorovest.toscana.it

Viareggio Medicina legale
Via Fratti, 530 Viareggio
Maura Micheletti tel. 0584-6059330 fax 0584-6059355 maura.micheletti@uslnordovest.toscana.it

Azienda Usl Toscana centro
Firenze Unità operativa Medicina legale
Via di S. Salvi, 12 - Firenze
Patrizia Benifei tel. 055-6939696  patrizia.benifei@uslcentro.toscana.it
Stefania Giorgini tel. 055-6933831 stefania.giorgini@uslcentro.toscana.it

Pistoia Unità operativa di Medicina legale
Via della Quiete, 12 - Pistoia
Marzia Dolfi tel. 0572-942803 marzia.dolfi@uslcentro.toscana.it
Livia Cella  tel. 0572-942803 fax 0572-942909 livia.cella@uslcentro.toscana.it

Prato Direzione Sanitaria
Piazza Ospedale, 5 - Prato
Silvia Gavazzi tel. 0574-807118 fax 0574-804820 silvia.gavazzi@uslcentro.toscana.it

Empoli Medicina legale
c/o Ospedale S. Giuseppe Viale Boccaccio (blocco H) - Empoli
Laura Bonfanti 0571-702850 fax 0571-702870 laura.bonfanti@uslcentro.toscana.it
Cinzia Giuntoli tel. 0571-704807 cinzia.giuntoli@uslcentro.toscana.it

Azienda Usl Toscana sud est
Siena Unità funzionale Medicina legale
Via Roma, 56 - Siena
Massimo Bianchini tel 0577-535954 fax 0577-535900 massimo.bianchini@uslsudest.toscana.it

Arezzo Unità operativa Medina legale
Via Curtatone, 56 - Arezzo
Donella Daveri tel. 0575-254992 fax 0575-255992 donella.daveri@uslsudest.toscana.it
Emanuela Cordaro tel. 0575-255995 emanuela.cordaro@uslsudest.toscana.it

Grosseto Unità operativa Medina legale
Villa Pizzetti Via Cimabue, 109 - Grosseto
Rossano Santori Direttore Unità Funzionale 0564-485624 fax 0564-485661 rossano.santori@uslsudest.toscana.it
Mauro Fantacci  tel. 0564-483607 fax 0564-485661 mauro.fantacci@uslsudest.toscana.it

Le Aziende Usl detengono tutti fascicoli pertanto gli interessati, o loro delegati, potranno esercitare presso gli uffici preposti il diritto di accesso tramite richiesta di visione della documentazione contenuta nel fascicolo o di estrazione di copie, ai sensi della L.241/90 e s.m.i.

Indirizzi e numeri utili:
Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Via T. Alderotti, 26/n - 50139 Firenze
Direttore: Monica Piovi

1° Commissione medica ospedaliera di La Spezia
Viale Fieschi, 16 - 19100 La Spezia
tel. 0187/786063

Ministero della Salute
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle cure
Ufficio IV  - Indennizzi ex legge 210/92
Via G. Ribotta, 5 – 00144 Roma
Tel. centr. 06 59941 Urp 06 5994 2378 - 5994 2758
Atti e norme di riferimento
Legge 210/92  "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni"

Legge 238/97 "Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati"

Linee guida interregionali "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "modifiche ed integrazioni all'accordo sancito alla Coonferenza Stato- Regioni nella seduta del 1 agosto 2002 (repertorio atti n. 1508) recante "Linee guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n.210 in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni, di cui al punto 3 dell'accordo dell'8 agosto 2001"

Danni da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati L.210 e correlate agg. 01 marzo 2021 Mef

 

INFORMATIVA GENERALE E CONTATTI MINISTERO

 

La finalità delle leggi n. 210/1992, n. 229/2005 e n. 244/2007 è garantire un indennizzo, posto a carico dello Stato, e ispirato al principio della solidarietà sociale, a coloro che abbiano riportato gravi danni in conseguenza di determinati trattamenti sanitari ai quali si siano sottoposti.
I benefici economici sono erogati a prescindere dal reddito del richiedente, sono esenti dalle imposte sui redditi e sono cumulabili con altre eventuali provvidenze economiche percepite a qualsiasi titolo.

Legge 210/92 Vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

L'indennizzo consiste in un assegno composto da una somma determinata nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla legge 177/76, cumulabile con qualsiasi altro emolumento percepito, e da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/59.
L'indennizzo si compone quindi di due parti: la prima rappresenta il vero e proprio indennizzo mentre la seconda, detta appunto indennità integrativa speciale (IIS), integra la prima.
La Corte costituzionale con sentenza n. 293 del 7.11.2011 (che ha dichiarato illegittimo l'art. 11, commi 13 e 14, del D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010), ha stabilito che l’importo dell’indennizzo di cui alla Legge 210/1992, deve essere rivalutato nella sua interezza e, dunque, anche con riferimento all'indennità integrativa speciale.

I Soggetti interessati al riconoscimento dell’indennizzo dovranno inoltrare la domanda al competente Ministero della salute.

Al pagamento dell’indennizzo provvede la Direzione dei Servizi del Tesoro (DST) – Ufficio V in applicazione di uno specifico provvedimento di riconoscimento del diritto emesso emanato dal Ministero della Salute.
Il DPCM 26 maggio 2000 ha previsto, tra l'altro, a decorrere dall’anno 2001, l’attribuzione delle competenze in materia di indennizzi alle Regioni a statuto ordinario; le competenze in materia di indennizzi per le Regioni a statuto speciale sono rimaste di competenza statale. Pertanto per coloro che risiedono nelle Regioni a statuto speciale il Ministero della Salute provvede al completamento della procedura amministrativa di riconoscimento del diritto all’indennizzo e all’adozione del relativo provvedimento di liquidazione delle somme dovute. In base all’accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni l’8 agosto 2001, al Ministero della salute spetta anche la gestione degli indennizzi già concessi al momento del trasferimento delle funzioni alle Regioni a statuto ordinario.

L'Ufficio V dà corso al pagamento dell’indennizzo entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzativo da parte del Ministero della salute. Il pagamento delle singole rate viene effettuato con cadenza bimestrale posticipata.

Per assicurare la regolarità e la correttezza dei pagamenti si rendono disponibili i seguenti moduli:

La modulistica, sottoscritta dall’interessato e corredata da copia di documento di identità in corso di validità, deve essere inoltrata all’ufficio V utilizzando uno e uno solo dei seguenti canali:

  •   Fax:0647611385 per la trasmissione delle autocertificazioni di esistenza in vita;

  •   Fax:0647615456 per la trasmissione degli altri moduli;

  •   Indirizzo di posta certificata: dcst.dag@pec.mef.gov.it;

  •   Posta ordinaria: Direzione dei Servizi del Tesoro (DST), Ufficio V, Via XX Settembre, 97, 00187 Roma.

Per informazioni e richieste di chiarimento:

Per qualsiasi informazione o necessità contattaci.

+39 3756641339

Via del Campofiore, 102 – 50136 Firenze

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