Danni da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati L.210 – REGIONE TOSCANA
REGIONE TOSCANA E ASL DI RIFERIMENTO
DISPOSIZIONI E CONTATTI LOCALI
La legge n.210 del 25 febbraio 1992 prevede un indennizzo a favore dei soggetti che risultino danneggiati in seguito a vaccinazioni obbligatorie, trasfusione o somministrazione di emoderivati (art.1).
Il soggetto interessato deve presentare domanda di indennizzo
all'Azienda Usl nella quale risiede.
Sono previste queste tipologie di indennizzo:
Retrodatazione
Soltanto i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, oltre alla domanda per l'ottenimento dell'indennizzo previsto dall'art.1 della legge 210/92, possono presentare domanda per ottenere un assegno una tantum.
Questo assegno è pari al 30% dell'indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo.
Domanda di aggravamento
Nel caso di aggravamento dell'infermità già riconosciuta, l'interessato può presentare all'Azienda Usl domanda di revisione, entro sei mesi dalla conoscenza dell'evento (art.6 legge 210/92).
Assegno una tantum (in caso di decesso).
Gli eredi (nell'ordine coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni, fratelli maggiorenni) dei soggetti deceduti a causa delle patologie derivanti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusione o somministrazione di emoderivati possono presentare domanda per la corresponsione di un assegno una tantum di €77.468,53 (pari a 150.000.000 di lire).
La domanda deve essere presentata all'Azienda Usl dell'ultima residenza del soggetto danneggiato deceduto (art.1 comma 3 della legge 238/97 di modifica ed integrazione della L.210/92). gli eredi della persona che percepiva l'indennizzo della L.210 dalla Reg. Toscana devono rivolgersi alla ASL di appartenenza del familiare deceduto comunicando in primissima fase con una mail l'avvenuto decesso. Questo primo passaggio è molto importante perchè blocca subito l'invio della mensilità che poi dovrebbe essere restituita con una serie di complicazioni aggiuntive. In secondo luogo bisogna recarsi di persona alla ASL di appartenenza e chiedere quali certificati sono necessari per comunicare il decesso e l'interruzione del pagamento (il certificato di morte la ASL potrebbe procurarselo autonomamente).
Per la richiesta dell'indennizzo UNA TANTUM gli eredi (ad oggi) devono:
1. richiedere un certificato del medico che ha dichiarato il decesso in cui si certifica il nesso del decesso con la patologia, la causa della morte deve essere correlata alla patologia di cui soffriva il paziente.
2. La domanda di UNA TANTUM deve essere fatta sempre alla ASL di appartenenza che, con il certificato medico e la modulistica prevista, invierà la richiesta alla commissione medico/ospedaliera di La Spezia che emetterà un giudizio sulla correlazione del decesso con la patologia e darà l'ok al versamento dell'UNA TANTUM. La risposta della commissione medica arriva alla ASL che comunica a sua volta l'approvazione dell'indennizzo alla Regione Toscana che emetterà il pagamento.
Se la commissione dovesse negare il nesso causale è sempre possibile fare ricorso.
3. Sul sito web di Regione Toscana si trova una sezione dedicata alla L.210 da consultare sempre per ulteriori eventuali aggiornamenti. >>>>Qui
Doppia patologia
I soggetti che hanno contratto più di una malattia (ai quali è già stato riconosciuto il diritto all'indennizzo), possono presentare apposita domanda per ottenere un indennizzo aggiuntivo (c.d. doppia patologia). L'indennizzo è pari al 50%
L'interessato può presentare ricorso al Ministero della Salute avverso il giudizio medico-legale della Commissione medica ospedaliera (Cmo) ai sensi art.5 L 210/92.
Ricorso
Il ricorso deve essere inviato entro trenta giorni dalla notifica del giudizio della Cmo, a:
Ministero della Salute
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle cure - Ufficio IV - Indennizzi ex legge 210/92
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
oppure via pec dgvesc@postacert.sanita.it
Una copia del ricorso dovrà essere inviata all'Azienda Usl, che provvede ad inviare copia del fascicolo al Ministero.
Soggetti aventi diritto di indennizzo
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soggetto danneggiato irreversibilmente da epatite post-trasfusionale
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soggetto contagiato da infezione da Hiv a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati
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operatore sanitario che in occasione e durante il servizio ha riportato danno permanente all'integrità psico-fisica conseguente ad infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati, perché provenienti da soggetti affetti da infezione da Hiv o da soggetti affetti da epatiti
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soggetto che, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un'autorità sanitaria italiana, abbia riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica
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soggetto non vaccinato che in conseguenza di contatto con persona vaccinata abbia riportato una menomazione permanente
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soggetto che per motivi di lavoro o incarico del proprio ufficio, o per poter accedere ad uno stato estero, si è sottoposto a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultassero necessarie, in seguito alle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica
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soggetto operante in strutture sanitarie ospedaliere a rischio che si è sottoposto a vaccinazioni anche non obbligatorie, in seguito alle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica
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coniuge contagiato da uno dei soggetti sopra indicati
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figlio contagiato durante la gestazione da madre che ha avuto riconosciuto il diritto all'indennizzo
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eredi di soggetto deceduto a causa di patologie causate da vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati