Per gli emofilici,politrasfusi ed altri che usufruiscono della L.210,per non pagare le 10 euro della digitalizzazione quando fanno ecografie,radiografie,tac, ecc devono recarsi alla propria USL, esibire la legge che vi ho allegato ed insieme alla lettera del Ministero o della regione che vi hanno dato la categoria di appartenenza alla L.210 vi daranno l'esenzione "N01".
Una copia di questa esenzione dovrete darla al Centro Emofilici ed al vostro medico di base in quanto,ogni qualvolta dovrete fare una eco o radiografia o altro accertamento che riguarda il pagamento di €.10 per la digitalizzazione,con questa esenzione non dovrete pagarla sin dalla prima volta.
Vi ricordo che le Asl non sono molto informate di tutto questo per cui vi consiglio di armarvi di pazienza.
Resta invariato,per chi non usufruisce della esenzione per la L.210 il pagamento di €.10 per le prime 3 volte che farà questo tipo di accertamento,dalla 4 in poi non pagherà altro.
Chi è esente dal pagamento del contributo di 10 euro per la digitalizzazione delle procedure di diagnostica per immagini (es. ecografia, radiografia, risonanza magnetica, TAC)?
Sono esentati dal pagamento del contributo di 10 euro:
• i titolari di assegno sociale e loro familiari a carico (codice di esenzione E03)
• i titolari di pensione minima (codice di esenzione E04)
• gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia (codice di esenzione G01-G02)
• gli invalidi per servizio (codice di esenzione S01-S02-S03)
• gli invalidi civili al 100% e i grandi invalidi per lavoro (codice di esenzione C01-C02-L01-C04)
• i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge 210/1992 (codice di esenzione N01)
• le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari (codice di esenzione V01-V02)
• i ciechi e i sordomuti (codice di esenzione C05-C06)
• gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia (codice di esenzione G01)
• gli infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse (codice di esenzione L04)
• i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l'impiego e i familiari a carico (codice di esenzione E02–E90)
• i lavoratori in mobilità e i familiari a carico (codice di esenzione E92)
• i lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari a carico (codice di esenzione E91)
• i lavoratori in cassa integrazione "in deroga" (codice di esenzione E91)